
Inquadramento normativo e carichi definibili (comma 82).
Con legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia di riscossione introducendo all’art. 1, commi 82–101, una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, comunemente denominata “rottamazionequinquies”. La misura si inserisce nel solco delle precedenti definizioni agevolate (d.l. n. 193/2016; d.l. n. 148/2017; d.l. n. 119/2018; l. n. 197/2022), perseguendo una duplice finalità: da un lato, favorire l’adempimento spontaneo e la riduzione del magazzino dei crediti iscritti a ruolo, dall’altro, assicurare un immediato gettito mediante l’abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, la rottamazione quinquies presenta una marcata specificità rispetto alle precedenti forme di definizione agevolata: l’ambito oggettivo non è generalizzato, ma circoscritto ai debiti derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione dei carichi da accertamento.
Ai sensi del comma 82, possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purché derivanti:
– dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis e 54-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
– dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La definizione comporta l’estinzione del debito senza corresponsione delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, degli interessi di mora di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 del d.lgs. n. 46/1999 e delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 112/1999.
Restano dovute esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Si tratta, dunque, di una definizione con stralcio integrale di sanzioni, interessi e aggio, limitata però ai ruoli da controllo automatizzato/formale e ai contributi omessi. Sotto questo profilo, la scelta del Legislatore di limitare la definizione ai ruoli derivanti da liquidazione automatizzata, controllo formale e omessi versamenti contributivi, escludendo i carichi da accertamento, sembra riflettere una diversa ratio rispetto alle precedenti definizioni generalizzate: non tanto una chiusura agevolata del contenzioso, quanto piuttosto una misura di recupero dei debiti “autodichiarati” ma non adempiuti.
Modalità di pagamento e piano rateale (commi 83–84)
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; oppure
– nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
Il calendario delle scadenze dei pagamenti è dettagliatamente disciplinato dal comma 83:
– prime tre rate: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026;
– dalla quarta alla cinquantunesima rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
– dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima (ultime tre rate): 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
A differenza delle precedenti quattro rottamazioni, che prevedevano il pagamento entro cinque anni, il pagamento della quinquies può quindi estendersi sino al maggio 2035, configurando un orizzonte temporale di quasi nove anni.
In caso di rateazione, sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84). È espressamente esclusa l’applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973.
Il pagamento potrà essere effettuato (comma 93):
– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
– mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Procedura di adesione (commi 85–92)
Il debitore deve presentare, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione esclusivamente telematica (comma 86), indicando contestualmente il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. È possibile integrare la dichiarazione entro il medesimo termine (comma 88).
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica al contribuente l’ammontare complessivo dovuto ed il piano rateale (comma 92), indicando l’importo delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Effetti sospensivi
Con la presentazione della dichiarazione si producono alcuni effetti sospensivi (comma 91) e, più precisamente:
– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (quindi, fino al 31 luglio 2026), gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere alla data di presentazione;
– non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
– non possono proseguire procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis d.P.R. n. 602/1973;
– si applica la disciplina favorevole ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Contenzioso pendente (comma 87)
Nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente deve altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi che intende rottamare e assumere l’impegno a rinunciarvi. Producendo in giudizio la copia della dichiarazione di adesione il giudice è tenuto a sospendere il processo, fino al termine di pagamento della prima o unica rata (31 luglio 2026). Tuttavia, ai soli fini dell’estinzione del giudizio, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza solo con il versamento della prima o unica rata. Producendone documentazione in giudizio, il giudice dichiarerà d’ufficio l’estinzione del processo. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato. La norma introduce dunque un meccanismo estintivo particolarmente incisivo, con effetti retroattivi sugli atti processuali non definitivi.
Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 94).
Cause di inefficacia (comma 95)
La definizione non produce effetti in caso di:
– mancato o insufficiente versamento dell’unica rata;
– mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
– mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata.
In tali ipotesi:
– riprendono i termini di prescrizione e decadenza;
– l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
– i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
La disciplina della decadenza appare meno rigorosa rispetto alle precedenti definizioni agevolate, che prevedevano la perdita dei benefici in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, sebbene tale rigore fosse mitigato attraverso la previsione del termine di tolleranza di cinque giorni. La quinquies, invece, commina la decadenza per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata. In assenza di espressa previsione normativa, appare dubbia l’applicabilità del termine di tolleranza di cinque giorni previsto per le precedenti definizioni.
Rapporti con crisi d’impresa e sovraindebitamento (commi 96 e 98)
La definizione è compatibile con i procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e con le procedure previste dal codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019).
È ammesso il pagamento anche falcidiato secondo quanto previsto nel decreto di omologazione (comma 96).
Le somme dovute per aderire alla definizione, se oggetto di procedura concorsuale o di composizione negoziale, sono qualificate come crediti prededucibili (comma 98).
Violazioni del Codice della strada (comma 97)
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, e all’aggio, restando integralmente dovuta la sanzione principale.
Riammissione dei decaduti e coordinamento con precedenti rottamazioni (commi 99–100)
Nella rottamazione quinquies possono essere inclusi:
– i debiti oggetto di precedenti leggi di definizione agevolata (2016–2019), anche se la definizione era divenuta inefficace;
– i debiti ricompresi nella “quater” (l. n. 197/2022) o nel d.l. n. 202/2024 per i quali, al 30 settembre 2025, si sia determinata l’inefficacia.
Sono invece espressamente esclusi (comma 100) i debiti ricompresi nella “quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute.
La quinquies assume così una funzione di riapertura selettiva per i decaduti, ma non per i contribuenti in regola con i piani precedenti.
Considerazioni conclusive
La rottamazione quinquies si caratterizza per un ambito oggettivo limitato ai ruoli da controllo automatizzato e contributi omessi, risultando sotto questo profilo più restrittiva rispetto alle precedenti leggi di definizione agevolata. Tuttavia, risulta più favorevole per i contribuenti sotto il profilo della disciplina del piano di rateazione, che in questa normativa è estremamente ampia se confrontata con le precedenti, prevedendosi il pagamento in 54 rate bimestrali fino al 2035, ossia su un arco temporale di quasi 9 anni, anziché 5. Anche la disciplina della decadenza, conseguente all’omesso pagamento di due rate anche non consecutive, risulta meno rigorosa rispetto alle precedenti, che prevedevano tale conseguenza per l’omesso pagamento di anche solo una rata.
In definitiva, la rottamazione quinquies costituisce uno strumento di emersione e regolarizzazione dei debiti “dichiarati ma non versati”, destinato ad avere un impatto significativo sia sul piano della riscossione sia su quello del contenzioso tributario.